Circolare n. 1 / 2023

Legge 29.12.2022, n. 197
Suppl. Ordinario n. 43 alla G.U. n. 303 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023)

Gentile Cliente,
Nella presente circolare si riepilogano i vari provvedimenti introdotti dal Governo previsti in tema di lavoro.

Esonero per la quota di contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di Euro 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, e nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di Euro 1.923, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Incentivo al mantenimento in servizio per i lavoratori con diritto alla pensione

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni) possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima.

In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Circolare n. 1 / 2024

Nella presente circolare si riepiloga il provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 in merito all’esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri.

La legge di Bilancio 2024, legge 213 2023, pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale prevede un nuovo taglio del cuneo contributivo, riservato alle lavoratrici madri.

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Esoneri contributivi per le aziende

1 - Esonero per l’assunzione a tempo indeterminato dei beneficiari Reddito di Cittadinanza (RDC).

Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato

a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a Euro 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

2 - Esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di under 36

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a Euro 8.000 annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3 - Esonero per l’assunzione di donne lavoratrici

Al fine di promuovere l’assunzione femminile, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’art. 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a Euro 8.000 annui.

Sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:

a) donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

b) “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Con riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea

c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.

d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a Euro 8.145 o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a Euro 4.800.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l’incentivo:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi

L’efficacia delle disposizioni relative agli esoneri contributivi ai punti 1, 2 e 3 è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Si rinnova che il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, non violare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispettare gli accordi, i contratti collettivi nazionali e laddove sottoscritti quelli regionali, territoriali o aziendali

Esonero contributivo per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti o imprenditori agricoli

L’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti riconosciuta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore ai quarant’anni, è confermata con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 e per la durata di 24 mesi.

Modifiche alla normativa sulle prestazioni occasionali e nuova disciplina delle prestazioni occasionali nel settore agricolo

È disposta la modifica dell’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di prestazioni occasionali.

La prima modifica comporta l’innalzamento del limite massimo dei compensi erogabili in un anno alla totalità dei prestatori impiegati da ciascun utilizzatore, che passa a Euro 10.000. I committenti che ricorrono al contratto di prestazione occasionale dovranno inoltre avere alle proprie dipendenze un massimo di dieci dipendenti a tempo indeterminato, limite che si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, così, agli altri utilizzatori.

Le modifiche concernono anche il settore agricolo: in particolare, viene consentito l’impiego di prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

  1. persone disoccupate, nonché percettori di NASpI o dell’indennità DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  1. pensionati di vecchiaia o anzianità;

  2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;

  3. detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria.

I quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall’articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 258-septies è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

L’iscrizione dei lavoratori nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

L’informativa al lavoratore di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori con la consegna di copia della comunicazione di assunzione.

Il datore di lavoro effettua all’Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall’INPS e dall’INAIL, d’intesa tra loro.

In caso di superamento del limite di durata (45 giorni), il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di assunzione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 2.500 per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione riferita alla comunicazione di assunzione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Congedo parentale

L’indennità dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori per i periodi di congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione.

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

Proroga lavoro agile per i lavoratori fragili

Viene prorogata fino al 31 marzo 2023 il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili, individuati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221. Tale possibilità viene garantita prevedendo anche l’adibizione a mansione diverse del lavoratore mantenendo però invariata la sua retribuzione.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti per analizzare al meglio e nello specifico quanto sopra riportato.

Circolare n. 1 / 2024

Nella presente circolare si riepiloga il provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 in merito all’esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri.

La legge di Bilancio 2024, legge 213 2023, pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale prevede un nuovo taglio del cuneo contributivo, riservato alle lavoratrici madri.

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