Circolare n. 1 / 2024

Esonero contributivo lavoratrici madri, istruzioni per il Datore di Lavoro e Dipendente
Legge 213/2023, art. 1, commi 180 – 182, Circolare Inps 27/2024 del 31 Gennaio 2024

Gentile Cliente,

Nella presente circolare si riepiloga il provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 in merito all’esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri.

La legge di Bilancio 2024, legge 213 2023, pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale prevede un nuovo taglio del cuneo contributivo, riservato alle lavoratrici madri.

I commi 180-181 prevedono infatti uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, sempre che
 
  • siano assunte a tempo indeterminato e
  • abbiano tre o più figli (per il solo anno 2024, che abbiamo almeno due figli).

Il nuovo incentivo intende favorire l’occupazione femminile e sostenere le famiglie. Va ricordato comunque che l’aumento del netto in busta paga, dovuto allo sgravio contributivo, comporta maggiori imposte.

Il 31 gennaio INPS ha pubblicato la circolare 27/2024 con le istruzioni operative per l’applicazione del beneficio da parte dei datori di lavoro.

Vediamo di seguito maggiori dettagli su requisiti, condizioni, applicabilità e i possibili effetti in busta paga.

La Legge di Bilancio prevede due diverse misure:
1) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
  • l’esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico;
  • delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part-time;
  • sia del settore privato che del pubblico impiego, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
  • fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
  • nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

2) solo per il 2024 lo stesso sgravio è previsto invece:

  • per le lavoratrici madri di due figli (sempre con contratto a tempo indeterminato, ed esclusi i rapporti di lavoro domestico);
  • fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

 

In entrambi i casi resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni

La circolare INPS specifica che l'applicazione di questo tagli contributivo è alternativa a quella dell'esonero dei contributi IVS già in vigore per i redditi fino ad Euro 25.000 / 35.000 annui.

L’esonero in oggetto risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge nella misura del 6% o 7% in quanto ad esempio nel caso di sgravio del 7% , l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice con aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta i 247,39 euro, inferiore alla quota contributiva massima esonerabile con l’esonero at 1 commi 180 e 181, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

Per l’accesso alla misura, le lavoratrici, pubbliche e private, devono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero fornendo:

  • il numero
  • i codici fiscali dei figli

 

Ovvero i dati che consentono all’istituto le verifiche sulla spettanza del beneficio

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive (UNIEMES)
l’esonero spettante secondo le indicazioni specificate nella circolare per le diverse gestioni.

Inps annuncia anche che è in preparazione un nuovo applicativo per consentire alla lavoratrice di comunicare direttamente all’Istituto le informazioni e sottolinea che l’assenza di comunicazione dei codici fiscali dei figli, con una delle due modalità descritte, comporta la revoca del beneficio.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti per analizzare al meglio e nello specifico quanto sopra riportato.

Circolare n. 1 / 2024

Nella presente circolare si riepiloga il provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 in merito all’esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri.

La legge di Bilancio 2024, legge 213 2023, pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale prevede un nuovo taglio del cuneo contributivo, riservato alle lavoratrici madri.

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