L’esonero in oggetto risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge nella misura del 6% o 7% in quanto ad esempio nel caso di sgravio del 7% , l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice con aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta i 247,39 euro, inferiore alla quota contributiva massima esonerabile con l’esonero at 1 commi 180 e 181, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).
Per l’accesso alla misura, le lavoratrici, pubbliche e private, devono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero fornendo:
- il numero
- i codici fiscali dei figli
Ovvero i dati che consentono all’istituto le verifiche sulla spettanza del beneficio
I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive (UNIEMES)
l’esonero spettante secondo le indicazioni specificate nella circolare per le diverse gestioni.
Inps annuncia anche che è in preparazione un nuovo applicativo per consentire alla lavoratrice di comunicare direttamente all’Istituto le informazioni e sottolinea che l’assenza di comunicazione dei codici fiscali dei figli, con una delle due modalità descritte, comporta la revoca del beneficio.
Lo Studio resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti per analizzare al meglio e nello specifico quanto sopra riportato.